(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 17 del 1o ottobre 2007) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 18 1. L'art. 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e' sostituito dal seguente: «Capo III-Bis Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" Art. 18. I s t i t u z i o n e 1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, e' autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata «Scuola interregionale di Polizia locale» delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena. 2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia locale, considerate imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio, si avvale della fondazione per: a) programmare e realizzare le attivita' formative obbligatorie ai sensi dell'art. 16, comma 3; b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse regionale; c) promuovere, coordinare e sostenere le attivita' ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla Polizia locale. Art. 18-bis. F i n a l i t a' 1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalita': a) sviluppare attivita' di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali; b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale; c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra «sapere» e «capacita' operative», in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento; d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalita' in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attivita' che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunita'; e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza che a distanza; f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalita' di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori; g) sviluppare collaborazioni con altre realta' formative e didattiche nazionali ed estere; h) esercitare attivita' comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate. 2. La fondazione deve poter compiere tutte le attivita' strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalita' di cui al comma 1. Art.18-ter. Ulteriori disposizioni in materia di formazione 1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'art. 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b). Art. 18-quater. Partecipazione della Regione 1. La partecipazione della Regione e' subordinata alle condizioni che la fondazione: a) consegua il riconoscimento della personalita' giuridica; b) persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui all'art. 18-bis, comma 1. 2. La partecipazione della Regione e' altresi' subordinata alla condizione che lo statuto preveda: a) che possano partecipare alla fondazione in qualita' di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali; b) che il Consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti; c) la nomina da parte della Regione di un membro del Consiglio di amministrazione della fondazione; d) l'espresso consenso da parte della Regione in merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio. 3. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione. 4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna. Art. 18-quinquies. Fondo di dotazione e contributi annuali 1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di Euro 100.000,00. 2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attivita' formative, le risorse per: a) contribuire al finanziamento delle attivita' formative obbligatorie e di diretto interesse regionale; b) contribuire al sostegno delle attivita' ordinarie di formazione e aggiornamento professionale. 3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle attivita' di cui al comma 2, lettera a), nonche' il contributo regionale per le attivita' di cui al comma 2, lettera b). 4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 e' determinato nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.». 2. Dopo il Capo III-bis della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserita la seguente partizione: «Capo III-Ter Divise, distintivi ed altri simboli».