(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       17 del 1o ottobre 2007)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 18

1. L'art. 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina
della  Polizia  amministrativa  locale  e  promozione  di  un sistema
integrato di sicurezza) e' sostituito dal seguente: «Capo III-Bis
        Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale"
                              Art. 18.
                        I s t i t u z i o n e
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, e'
autorizzata  a  partecipare  quale  socio fondatore alla costituzione
della fondazione denominata «Scuola interregionale di Polizia locale»
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.
2.   La   Regione  Emilia-Romagna,  assumendo  come  propri  fini  la
formazione  e  l'aggiornamento  del  personale  della Polizia locale,
considerate  imprescindibili  condizioni  per  la  qualificazione del
servizio, si avvale della fondazione per:
a)  programmare  e  realizzare le attivita' formative obbligatorie ai
sensi dell'art. 16, comma 3;
b)   realizzare  altre  iniziative  formative  di  diretto  interesse
regionale;
c)  promuovere,  coordinare  e  sostenere  le  attivita' ordinarie di
formazione  e  aggiornamento  professionale  degli  appartenenti alla
Polizia locale.
                            Art. 18-bis.
                          F i n a l i t a'
1.  La  fondazione  deve  avere  per oggetto la gestione della Scuola
interregionale   di  Polizia  locale  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna
Regione, deve perseguire le seguenti finalita':
a) sviluppare attivita' di formazione del personale, di ogni livello,
appartenente  alla  Polizia  locale  e contribuire alla diffusione di
criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
b)    consolidare,    sviluppare    e    diffondere   il   patrimonio
tecnico-scientifico   tipico  della  categoria  e,  segnatamente,  le
esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra
«sapere»   e   «capacita'  operative»,  in  un  contesto  di  stretto
collegamento  ed  interazione  tra il mondo della formazione e quello
del settore professionale di riferimento;
d)   contribuire   alla   formazione   ed   allo  sviluppo  di  altre
professionalita'  in grado di rispondere alle esigenze di regolazione
e    controllo    dell'ordinato   svolgersi   delle   attivita'   che
caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunita';
e)  realizzare  corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento
legale,  seminari  di  specializzazione  e di aggiornamento, moduli e
corsi  per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi
di polizia locale, sia in compresenza che a distanza;
f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e
internazionali,  elaborare  e  diffondere materiali didattici propri,
raccogliere   e   catalogare  materiale  didattico  e  bibliografico,
elaborare   materiali   didattici  innovativi  per  la  formazione  a
distanza,  sperimentare  nuove  modalita' di erogazione e valutazione
della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
g) sviluppare collaborazioni con altre realta' formative e didattiche
nazionali ed estere;
h)  esercitare  attivita' comunque affini o connesse, complementari o
conseguenti a quelle sopra elencate.
2.  La fondazione deve poter compiere tutte le attivita' strumentali,
accessorie  e connesse all'attuazione delle finalita' di cui al comma
1.
                             Art.18-ter.
           Ulteriori disposizioni in materia di formazione
1.  L'offerta  formativa  della  fondazione produce crediti formativi
riconosciuti  sul  territorio  regionale ai quali consegue una idonea
valutazione  nelle  procedure di accesso o di selezione relative alle
diverse figure professionali della polizia locale di cui all'art. 16,
comma  1,  secondo  quanto  stabilito dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 12, comma 2, lettera b).
                           Art. 18-quater.
                    Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alle condizioni che
la fondazione:
a) consegua il riconoscimento della personalita' giuridica;
b)  persegua,  senza  fini  di  lucro,  le  finalita' di cui all'art.
18-bis, comma 1.
2.  La  partecipazione  della  Regione  e'  altresi' subordinata alla
condizione che lo statuto preveda:
a)  che  possano  partecipare  alla  fondazione  in  qualita' di soci
fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
b)   che   il   Consiglio   di  amministrazione  sia  costituito  dai
rappresentanti   dei  soci  fondatori  e  da  un  rappresentante  dei
partecipanti;
c)  la  nomina  da  parte della Regione di un membro del Consiglio di
amministrazione della fondazione;
d)   l'espresso   consenso   da   parte   della   Regione  in  merito
all'accettazione  di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello
statuto,  alle  proposte  di  scioglimento  della  fondazione  e alla
devoluzione del patrimonio.
3.  Il  Presidente  della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti  necessari  al  fine  di  perfezionare  la  partecipazione  alla
fondazione.
4.  Il  Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti
inerenti   alla   qualita'   di   socio   fondatore   della   Regione
Emilia-Romagna.
                         Art. 18-quinquies.
               Fondo di dotazione e contributi annuali
1.  La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con
il contributo di Euro 100.000,00.
2.   La  Regione  attribuisce  annualmente  alla  fondazione,  previa
predisposizione del piano delle attivita' formative, le risorse per:
a)   contribuire   al   finanziamento   delle   attivita'   formative
obbligatorie e di diretto interesse regionale;
b)  contribuire al sostegno delle attivita' ordinarie di formazione e
aggiornamento professionale.
3.  Il  piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle
attivita'  di  cui  al  comma  2,  lettera  a), nonche' il contributo
regionale per le attivita' di cui al comma 2, lettera b).
4.  L'importo  dei  contributi  di  cui  al  comma  2  e' determinato
nell'ambito  delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio regionale.».
2.  Dopo  il  Capo  III-bis  della  legge regionale n. 24 del 2003 e'
inserita la seguente partizione:
«Capo III-Ter
                Divise, distintivi ed altri simboli».